INFORMATIVA ESG

Il tema della compatibilità dei flussi finanziari con un percorso sostenibile, in risposta ai cambiamenti climatici e sociali, è in discussione da diverso tempo e ha alimentato lo sviluppo della regolamentazione in tema ESG (“Environmental, Social e Governance”) anche nell’ambito finanziario.

Tra gli eventi più rilevanti si segnalano, nell’aprile del 2006, un primo intervento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con l’emanazione dei principi UN PRI (“Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite”) e l’accordo di Parigi, approvato dall’Unione Europea il 5 ottobre 2016. Più recentemente, l’Unione Europea ha avviato un ambizioso programma legislativo per rendere i criteri ambientali, sociali e di governance, un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello continentale adottando, tra l’altro:

  • la Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che prevede una specifica disciplina in materia di informazioni dal carattere non finanziario;
  • il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (“Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation”), in tema di informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari;
  • il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (“Regolamento Tassonomia”), il quale stabilisce quando un investimento possa considerarsi sostenibile.

Tali norme, in sostanza, pongono obblighi di classificazione degli investimenti sostenibili e criteri di redazione dell’informativa destinata agli investitori in materia di politiche sull’integrazione dei rischi ESG con i rischi finanziari e degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ESG, a cura dei partecipanti al mercato finanziario e dei consulenti finanziari.

Pertanto, a far data dal 10 marzo 2021, i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a comunicare nei propri siti web e nell’informativa precontrattuale destinata agli investitori in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento e come le proprie politiche di remunerazione sono coerenti con tale integrazione.

Per “rischio di sostenibilità” deve intendersi un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (“ESG”) che, qualora si verifichi, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento e quali sono i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili sul mercato. Laddove non si ritengano rilevanti tali rischi e/o non siano presi in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una spiegazione chiara e concisa al riguardo, secondo il principio di “Comply or Explain”.

Da questo punto di vista, considerata l’attuale incompletezza del quadro normativo di riferimento, Quantyx SIM S.p.A. ha valutato al momento come non rilevante che i “rischi di sostenibilità” come sopra definiti siano integrati nel proprio processo di investimento e, conseguentemente, nelle decisioni di investimento relative al servizio di consulenza prestato.

La SIM prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori ESG attraverso un costante monitoraggio degli stessi, valutandone l’inserimento all’interno del processo di investimento nel momento in cui diverranno preponderanti per la scelta degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza.

A tutt’oggi, la valutazione dei rischi di sostenibilità non costituisce quindi un elemento rilevante nel processo di investimento per la formulazione di raccomandazioni di investimento (o disinvestimento) e non influisce sui rendimenti attesi.

Alla data della presente Informativa, la SIM continua a monitorare i propri obblighi in relazione ai rischi di sostenibilità, così come previsto dal suddetto Regolamento SFDR. In particolare, Quantyx SIM S.p.A. continuerà a monitorare i propri obblighi in relazione alla futura definizione degli standard informativi (“RTS” - Regulatory Technical Standards) da utilizzare per le disclosure web, precontrattuali e periodiche relative ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento SFDR, impegnandosi ad aggiornare la suddetta documentazione in conformità con il Regolamento.

 

 

Quantyx è stata autorizzata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti con delibera Consob n. 20871 del 28 marzo 2019, nonché iscritta all’albo delle società di intermediazione mobiliare (“SIM”) di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) al n. 297. L’autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio di investimento è rilasciata con le seguenti modalità operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società”. La Società inoltre svolge, in regime di delega, l’incarico relativo alla funzione di gestione dei rischi per i gestori di fondi di investimento alternativi europei.
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